Chiedere l'autorizzazione per l'occupazione di aree verdi

Chiedere l'autorizzazione per l'occupazione di aree verdi

I singoli cittadini, gli enti pubblici o privati, i gruppi, le associazioni o i concessionari di lavoro o servizi possono chiedere al Comune il rilascio dell'autorizzazione per iniziative o attività all'interno delle aree verdi comunali, nel rispetto della Deliberazione del Consiglio comunale 27/07/2021, n. 117.

In particolare si potranno svolgere le seguenti attività, comprensive delle attrezzature necessarie, preventivamente autorizzate:

  • lavori o attività di natura edile (cantieri)
  • forme di commercio e attività simili
  • assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, comizi
  • eventi culturali, sociali, ricreativi, musicali, artistici
  • installazione attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere
  • cerimonie nuziali.

 

Approfondimenti

Non sono oggetto di applicazione del Regolamento

Non sono oggetto di applicazione del Regolamento, approvato con Delibera del Consiglio comunale 27/07/2021, n. 117, indipendentemente dalla loro ubicazione:

  • impianti di alberi da frutto, con esclusione di esemplari di rilievo specificatamente individuati
  • gli alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (impianti di arboricoltura da legno)
  • gli alberi facenti parte di formazioni forestali e quelli disciplinati dalla Legge forestale della Toscana del 21 marzo 2000, n. 39 e s.m.i. e relativi regolamenti d'attuazione (per le domande di taglio rivolgersi alla Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, servizio forestazione e vincolo idrogeologico)
  • alberi ornamentali appartenenti a specie o varietà che a piena maturità non raggiungono una altezza di 3 metri nel rispetto delle distanze previste dall’art. 892
  • le attività florovivaistiche
  • gli alberi ricadenti in zona urbanistica “E” (terreni ad uso agricolo), ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 o ad essa assimilata dagli strumenti di pianificazione territoriale, con dimensioni superiori a quelle disciplinate dall’articolo 55 del “Regolamento forestale della Toscana” n°48/2033 e s.m.i. (per le domande di taglio rivolgersi alla Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, servizio forestazione e vincolo idrogeologico)
  • le specie invasive (esempio: robinia pseudoacacia e ailanthus altissima).

Gli impianti di alberi da frutta, le coltivazioni specializzate e semi specializzate per l'arboricoltura da legno e le attività florovivaistiche per essere esclusi dagli effetti del suddetto Regolamento, devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente ed essere individuati come tali al catasto terreni.

 

In Comune di Pistoia …

Ai sensi della Deliberazione del Consiglio comunale 27/07/2021, n. 117, articolo 21, tutti gli alberi abbattuti debbono essere sostituiti e la messa a dimora di nuovi alberi costituisce un ripristino delle condizioni ambientali preesistenti.

La sostituzione deve avvenire con pari numero di esemplari, della stessa specie o di specie diversa, di circonferenza 16 -18 centimetri del tronco misurata ad un metro di altezza per alberi di prima grandezza e 12 -14 centimetri per alberi di seconda grandezza.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 16:04.05