Descrizione

Per “fochino” si intende colui che effettua il brillamento di mine con innesco elettrico e a fuoco come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 19/03/1956, n. 302. La relativa licenza viene rilasciata dal Comune previo nulla osta da parte del Questore della provincia di residenza.
La licenza comunale ha validità triennale.
Il rinnovo dell’autorizzazione deve essere effettuato presentando la domanda almeno 30 giorni prima della scadenza, per ulteriori tre anni.