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Risiedere in un alloggio di edilizia convenzionata

Descrizione

Risiedere in un alloggio di edilizia convenzionata

L'edilizia convenzionata è una forma particolare di edilizia residenziale promossa da soggetti pubblici e privati e attuata da operatori privati, come cooperative, imprese di costruzione, fondi di investimento. È una forma di accordo che ha lo scopo di soddisfare le esigenze abitative di determinate fasce sociali.

L'edilizia convenzionata si basa su specifiche normative e su una convenzione stipulata con l’Amministrazione comunale in cui si stabiliscono:

  • le caratteristiche urbanistiche degli interventi
  • il prezzo di cessione/affitto degli alloggi
  • i requisiti soggettivi richiesti a chi acquista/affitta questi alloggi.

L'assegnazione o la vendita degli alloggi di edilizia convenzionata sono effettuate direttamente dall’operatore che realizza l’intervento o da soggetti da lui incaricati.

Può succedere che questi alloggi siano realizzati:

  • interamente a carico del committente pubblico
  • grazie a convenzioni con l'imprenditore privato che si impegna a costruire un dato numero di alloggi, a proprie spese, da vendere a determinate condizioni che si definiscono appunto "convenzionate".

Approfondimenti

I piani per l’edilizia economica e popolare (PEEP) sono dei piani urbanistici istituiti dalla Legge 18/04/1962, n. 167, art. 1 finalizzati alla definizione di zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare e alla realizzazione delle relative opere e servizi complementari, urbani e sociali.

I proprietari di alloggi realizzati in edilizia convenzionata  possono chiedere l'autorizzazione alla vendita dell'alloggio a un prezzo massimo definito in base alla convenzione e mantenendo in capo all’acquirente i vincoli di convenzione.

L'Amministrazione, prima di concedere l'autorizzazione, deve determinare prezzo massimo di vendita e valutare il possesso dei requisiti previsti dalla legge da parte del nuovo acquirente.

Il prezzo massimo di vendita è calcolato nel rispetto dei parametri indicati nella convenzione di concessione.

I proprietari di alloggi in diritto di superficie possono chiedere la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.

Se non sono ancora trascorsi 20 anni dalla data di stipulazione della convenzione originaria la piena proprietà dell' alloggio edificato in diritto di superficie, si acquisisce stabilendo una nuova convenzione con il Comune della durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione originaria per la concessione del diritto di superficie delle aree e quella di stipulazione della nuova (Legge 23/12/1998, n. 448, art. 31, com. 46).

Il costo della trasformazione è individuato in base ai millesimi di proprietà rispetto all’immobile in cui l’alloggio è collocato come definito dalla Legge 23/12/1998, n. 448, art. 31, com. 48.

Contestualmente alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è possibile chiedere anche la rimozione dei vincoli sul prezzo di alienazione e sul canone di locazione pagando un ulteriore corrispettivo economico.

Se sono già trascorsi 20 anni dalla data di stipulazione della convenzione originaria, la piena proprietà si acquisisce direttamente a seguito del pagamento del corrispettivo dovuto, calcolato sulla base dei millesimi di proprietà. In questo caso si intendono estinti tutti gli obblighi e vincoli contenuti nella convenzione originaria, compresi quelli sul prezzo massimo di cessione e canone massimo di locazione.

Possono chiedere la rimozione dei vincoli i soggetti proprietari di alloggi realizzati in edilizia convenzionata e concessi in diritto di superficie a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento dell’immobile.

I soggetti proprietari di alloggi realizzati in edilizia convenzionata o concessi in diritto di superficie o di proprietà possono chiedere all'Amministrazione di eliminare i vincoli sul prezzo massimo di cessione e sul canone di locazione come previsto dalla Legge 23/12/1998, n. 448, art. 31, com. 49-bis.

Per l'eliminazione dei vincoli è prevista la stipula di una nuova convenzione e il pagamento di un corrispettivo economico individuato in base ai millesimi di proprietà rispetto all'immobile in cui l’alloggio è collocato.

Possono chiedere la rimozione dei vincoli i soggetti proprietari di alloggi realizzati in edilizia convenzionata e concessi in diritto di superficie o in diritto di proprietà a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento dell’immobile.

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