Il fondo sostegno affitto è un contributo economico annuale erogato da Regione Toscana, con la compartecipazione del Comune, per aiutare i cittadini titolari di un contratto di locazione nel pagamento degli affitti (Legge 09/12/1998 n. 431, art. 11).
Con la delibera di giunta regionale Toscana del 30/03/2020, n. 402 e s.m.i. la regione Toscana ha definito i criteri e le procedure per la ripartizione e l’erogazione delle risorse complessive regionali e statali del fondo di cui alla Legge del 30/12/1998, n. 431.
Il contributo è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE ed è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto e alle ricevute presentate.
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro i termini riportati nel bando annuale.
I soggetti e i nuclei familiari interessati ad accedere ai contributi devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti definiti dallo stesso. In particolare devono:
- essere residenti nell'alloggio per il quale chiedono l'erogazione del contributo
- non essere titolari di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di residenza
- non essere titolari di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su immobili o quote di essi, ubicati su tutto il territorio italiano o all’estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro non utilizzati per l’attività lavorativa prevalente del richiedente, salvo il caso per i precedenti punti di:
- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario
- alloggio dichiarato inagibile dal Comune o di altra autorità competente
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 560 del codice di procedura civile
- essere titolari di un contratto di affitto, regolarmente registrato, per l’alloggio dove hanno la residenza
- essere in possesso di attestazione ISE/ISEE valida e con valore entro i limiti stabiliti annualmente, il cui valore ISEE non sia superiore ad 16.500,00 euro ed il valore ISE non superiore a 32.192,74 euro.
Approfondimenti
Il contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici erogati a titolo di sostegno alloggiativi e relativi allo stesso periodo temporale.
In Comune di Pistoia …
É possibile comunicare la consegna delle ricevute a partire dalla data che verrà comunicata successivamente esclusivamente sul sito del Comune di Pistoia
Per ulteriori informazioni puoi consultare l'avviso pubblico per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione per l'anno 2024