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Pubblicizzare mediante pubblicità fonica

Descrizione

Effettuare pubblicità fonica

La pubblicità fonica consiste nel diffondere messaggi a scopo commerciale, promozionale o di propaganda a mezzo di altoparlanti o apparecchiature per l'amplificazione sonora.

Per fare pubblicità fonica su strada occorre richiedere apposita autorizzazione, che deve essere rilasciata (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 59, com. 3):

  • dall'ente proprietario della strada, fuori dai centri abitati
  • dal Comune, nei centri abitati. 

La pubblicità fonica è consentita dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30. All'interno dei centri abitati gli enti possono comunque:

  • limitarla a determinate ore o periodi dell'anno
  • individuare zone di divieto.
In Comune di Pistoia …

Per la richiesta di autorizzazione è necessario presentare istanza dal portale STAR.

Accedi al portale dello sportello integrato

 

Consulta il modulo per l' autorizzazione

Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:

  • attestazione del pagamento del canone unico patrimoniale (quindi a differenza di quanto succede per le autorizzazioni, la determinazione del canone deve essere richiesta dal richiedente alla società concessionaria del servizio di riscossione del canone prima dell'invio dell'istanza)
  • bozzetto a colori con le tipologie oggetto di distribuzione, con dimensioni e caratteristiche tecniche
  • procura speciale se il richiedente non ha la firma digitale.

I diritti suap da pagare ammontano a 100,00 € per l'autorizzazione da versare esclusivamente attraverso la piattaforma PagoPa collegandosi all’indirizzo: https://iris.rete.toscana.it/public/.

Approfondimenti

In caso di pubblicità fonica elettorale l'autorizzazione è rilasciata dal Comune o dal prefetto, se si svolge su più Comuni (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 59, com. 4).

L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 09:00 alle ore 21:30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati (Legge 24/04/1975, n. 130, art. 7).

L'installazione di pubblicità esterna e pubbliche affissioni è soggetta al pagamento del canone unico patrimoniale al rilascio dell'autorizzazione (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 835).

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