Versare l'imposta di soggiorno (IDS)

Versare l'imposta di soggiorno

Il Decreto legislativo 14/03/2011, n. 23, art. 4 ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni e i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o Città d’arte, di istituire un'imposta di soggiorno (IDS) a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio destinata a finanziare:

  • interventi in materia di turismo
  • interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

La norma nazionale dà facoltà alle Amministrazioni comunali, con proprio Regolamento, di adottare o meno l'imposta a seconda di autonome esigenze di bilancio o scelte politiche.

Approfondimenti

Chi la deve pagare?

Il pagamento deve essere corrisposto da chi alloggia nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale.

Come si calcola?

L'imposta si applica per persona e per pernottamento, ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive tenuto conto della sua classificazione.

Le tariffe applicate sono deliberate dal Comune.

Eventuali maggiorazioni, riduzioni o esenzioni sono stabilite dal Regolamento comunale.

Quando si paga?

I soggetti passivi devono versare l’imposta di soggiorno al gestore della struttura.

L’imposta si intende assolta al momento del pagamento con emissione di ricevuta nominativa non fiscale oppure fattura fiscale indicando l'importo come "operazione fuori campo applicazione I.V.A.". 

In alternativa, i gestori potranno rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l’indicazione della sola imposta di soggiorno.

Come si paga?

Le modalità di riversamento del tributo al Comune da parte dei gestori delle strutture sono stabilite dal regolamento comunale.

Quando si presenta la dichiarazione?

Il gestore della struttura ricettiva presenta la dichiarazione relativa agli ospiti soggiornanti cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del ministro dell’economia e delle finanze.

Trimestralmente, il gestore della struttura ricettiva presenta una comunicazione relativa alle somme versate, il numero dei pernottamenti imponibili nel periodo considerato, il numero delle esenzioni, gli estremi del versamento effettuato nonché ulteriori informazioni utili ai fini del corretto riscontro dell’attività svolta.

La comunicazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune e deve essere comunque presentata anche in caso di assenza di pernottamenti imponibili.

In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest’ultimo dovrà provvedere ad eseguire comunicazioni distinte per ogni struttura.

In Comune di Pistoia …

Per ulteriori informazioni consulta il sito istituzionale

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 16:04.05