Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), un tempo chiamati case popolari, sono abitazioni di proprietà pubblica concesse in affitto, a un canone ridotto rispetto a quello di mercato, a cittadini che si trovano in una situazione di svantaggio.
Il canone d'affitto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è commisurato alle caratteristiche dell'abitazione e alla condizione economica del nucleo familiare (Legge regionale 02/01/2019, n. 2, art. 22).
Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono quindi abitazioni di proprietà pubblica, concesse in affitto a canone economicamente accessibile a persone singole o a famiglie in situazione di svantaggio economico e sociale. Attraverso una specifica graduatoria, i Comuni concedono gli alloggi a coloro che ne fanno domanda, sono in posizione utile e possiedono i requisiti necessari.
L'assegnazione, la gestione e la determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono regolati dalla Legge regionale 02/01/2019, n. 2.
I bandi generali di concorso sono aperti a tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.
La Legge regionale 02/01/2019, n. 2, art. 3 prevede una gestione del patrimonio ERP da parte dei Comuni anche attraverso lo svolgimento di specifiche funzioni in forma associata preferibilmente afferenti alla stessa area (aggregazione in Livelli Ottimali Di Esercizio - LODE).