La sepoltura privata in aree cimiteriali in loculi, ossari, cinerari o manufatto cimiteriali richiede il rilascio di una concessione cimiteriale.
Il rilascio della concessione dà diritto al concessionario di usare la sepoltura per un periodo prestabilito che varia a seconda del tipo di sepoltura concesso e del Regolamento comunale di polizia mortuaria. La nuda proprietà rimane del Comune, la concessione decorre dalla data di stipula del contratto tra le parti.
Le concessioni sono rilasciate solo se esiste disponibilità di posti al momento della domanda; sono ammissibili solo le richieste di concessione di loculi per immediate esigenze di tumulare.
Non sono ammissibili richieste di concessione di loculi "in vita", chiamate anche avanzate, senza la presenza della salma da tumulazione, salvo il singolo caso della acquisizione di concessione di loculo contiguo per il coniuge superstite.
Hanno diritto a chiedere una concessione cimiteriale (loculo, ossario, cinerario o tomba privata) i soggetti legittimati a disporre della salma o dei resti mortuali degli aventi diritto alla sepoltura.
In caso di decesso dell'intestatario, i discendenti devono darne comunicazione entro i termini previsti dal regolamento comunale, individuando il nuovo concessionario.
Il concessionario e in ogni caso gli aventi titolo alla sepoltura concessa, devono mantenere in buono stato di conservazione la propria tomba e le relative decorazioni; in caso contrario il Comune può revocare la concessione.
La sepoltura in un campo comune pubblico, per le persone indigenti, avviene gratuitamente con la sola autorizzazione alla sepoltura.
All'interno dei loculi è possibile tumulare, oltre al feretro, cassette con resti ossei e urne cinerarie a seconda della disponibilità di spazio.
Approfondimenti
La rinuncia alla concessione può essere presentata dal suo titolare o dagli aventi diritto al subentro.
Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree e/o manufatti a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano già avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti.
Il Comune effettuerà la registrazione dell’aggiornamento degli aventi titolo alla concessione, applicando apposita tariffa.
La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizioni.
Allo scadere della concessione i manufatti realizzati dal concessionario diventano di proprietà del Comune che ha la piena disponibilità di uso.
Le salme ivi sepolte saranno estumulate o esumate da parte del Comune che se non diversamente richiesto dal concessionario, dai familiari o dagli aventi diritto saranno indirizzate alla concessione in ossario comunale o cimitero comunale ovvero alla inumazione nel caso vi siano resti mortali.
Le concessioni di loculo singoli, loculo doppio, sepolcreto, tombe a giardino, ossari, cinerari singoli o doppi sono rinnovabili a richiesta del/dei concessionari fino ad un massimo di ulteriori e definitivi anni venti previa corresponsione della relativa tariffa.
Le concessioni di tombe private sono rinnovabili a richiesta del/dei concessionari fino ad un massimo di ulteriori e definitivi anni trentatre previa corresponsione della relativa tariffa.
É possibile richiedere il rinnovo o proroga della concessione una sola volta da farsi da parte del concessionario originario ovvero da parte del subentrante avente titolo.
Tale richiesta va fatta al Comune almeno 6 mesi prima dello scadere della concessione e non prima di un anno dalla scadenza.
Il Comune si riserva l’accettazione della richiesta compatibilmente con:
- la disponibilità di posti salme
- la condizione manutentiva dei posti salma e l’adeguamento igienico – sanitario
- esigenze di carattere generale.
Il titolare della concessione di un loculo, ossario, cinerario e cippo della memoria se intendesse entro il termine di durata della concessione, retrocedere al Comune la titolarità della concessione stessa, riceverà dal Comune una tariffa di retrocessione calcolata in modo da rappresentare un risarcimento del mancato completo godimento dell'intera durata della concessione.
In caso di morte di/dei concessionari o cointestatari (anche uno dei cointestatari) della concessione cimiteriale, gli aventi titolo, discendenti in linea retta o collaterali come da contratto di concessione, entro 12 mesi dal decesso del concessionario/cointestatario, devono presentare al Comune l'atto sostitutivo di atto notorio contenente i nominativi dei nuovi aventi titolo e, nel caso, dei rinunciatari alla concessione, contestualmente nominando un rappresentante con delega ad agire in nome e per conto degli altri nei rapporti con l’Amministrazione.
Si ricorda che l’atto di subentro è assoggettato a tariffa.
Nel caso di tombe private quando il diritto d’uso riguarda più di un avente titolo, con la presentazione dell’atto di subentro deve essere specificata la ripartizione dei posti salma o posti di resti ossei disponibili fra i cointestatari.
Superato il periodo di tempo minimo previsto dal Regolamento comunale dei servizi cimiteriali vigente è possibile richiedere l’estumulazione straordinaria finalizzata al riuso della sepoltura stessa per nuovo defunto della stessa famiglia avente titolo, ai sensi dell’art. 36 del Regolamento cimiteriale, approvato con delibera del consiglio comunale.