La compensazione tra crediti e debiti tributari consente ai contribuenti, nei termini previsti dalla normativa vigente, di detrarre dalle quote dovute eventuali eccedenze di versamento. É ammessa solo la compensazione relativa al medesimo tributo e non tra tributi diversi.
Non è ammessa la compensazione tra quota statale e quota comunale relativa all’IMU.
Le eccedenze di cui si chiede la compensazione devono riguardare l’anno in corso o gli anni precedenti, senza l’applicazione di interessi.
La compensazione può avvenire solo se non è intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
Se le somme a credito sono maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, oppure può essere chiesto il rimborso per errato versamento.